COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 05.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ UNION VIGONTINA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SICILIANO DANIELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 49 del 27.10.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 54 del 05.11.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ UNION VIGONTINA AVVERSO LA SQUALIFICA PER
TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SICILIANO DANIELE (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 49 del 27.10.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, esaminati gli atti, osserva:
Il Giudice Sportivo ha squalificato per tre gare effettive il calciatore Siciliano Daniele
perché, nel corso della gara Bassano Virus-Union Vigontina del 24.10.2004, si
avvicinava all’arbitro per protestare contro una sua decisione, tentava di spingerlo senza
riuscirvi e gli rivolgeva frasi irriguardose;
Propone reclamo l’Union Vigontina sostenendo che il calciatore non avrebbe mai
protestato contro l’arbitro né avrebbe mai pronunciato frasi irriguardose nei suoi
confronti; chiede altresì che la Commissione visioni la cassetta con le immagini della
gara;
Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità della prova televisiva non sussistendo i
requisiti previsti dall’art. 31 lett. A2), a3) e a4) del C.G.S.;
Dalla lettura del rapporto arbitrale, atto a fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. A1) del
C.G.S., nonché dal supplemento di rapporto richiesto da questa Commissione in data
odierna, emerge con chiarezza che il calciatore Siciliano ha rivolto nei confronti
dell’arbitro una frase gravemente irriguardosa; risulta però che il Siciliano non ha toccato
l’arbitro. Sanzione congrua appare quindi quella di due giornate di squalifica ed in tal
senso va riformata la decisione del Giudice Sportivo
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e riduce la squalifica inflitta al calciatore Siciliano
Daniele a due gare effettive. Nulla per la tassa non versata.
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