COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AVOLIO GAETANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 52 del 03.11.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 12.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AVOLIO GAETANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 52 del 03.11.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, · visti gli atti; · letto il reclamo proposto dall’U.S. Ariano avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 52 del 03.11.2004) con il quale è stata irrogata la squalifica per n. 4 gare al calciatore Gaetano Avolio perché “espulso per aver colpito a gioco fermo con una manata al volto un avversario facendolo cadere a terra, alla notifica del provvedimento disciplinare, strappava dalle mani dell’Arbitro il cartellino trattenendolo per alcuni istanti prima che il Direttore di gara potesse recuperarlo” ; · valutato che le ragioni esposte nel ricorso dirette a concretizzare una diversa versione dei fatti non possono essere prese in considerazione in quanto non provate e che deve considerarsi privilegiato il contenuto del rapporto arbitrale ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.; · ritenuto, però, che appare congruo sanzionare il comportamento tenuto dal calciatore Avolio, pur censurabile, con la squalifica per n. 3 gare effettive, P.Q.M. in accoglimento del ricorso, riduce la squalifica irrogata al calciatore Gaetano Avolio da n. 4 a n. 3 gare effettive. Nulla per la tassa non versata.
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