COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 20.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA – DELLA SOCIETA’ A.S. OSTIAMARE L.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 24.11.2004 ALL’ALLENATORE URBANO CORRADO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 del 16.11.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 20.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA - DELLA SOCIETA’ A.S. OSTIAMARE L.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 24.11.2004 ALL’ALLENATORE URBANO CORRADO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 del 16.11.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo in epigrafe, sentito il Dir. Gen. Paolo Gioia dell’A.S. Ostiamare; rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono contrastanti con le risultanze del rapporto arbitrale, da cui emerge che nel corso del secondo tempo della gara Ostiamare-Sorianese del 14.11.2004 l’allenatore della A.S. Ostiamare Corrado Urbano veniva allontanato dal campo per avere reiteratamente e platealmente protestato nei confronti di un assistente arbitrale; ritenuto che ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come descritti nel rapporto arbitrale; considerato che, in virtù delle modalità di svolgimento dei fatti, e tenuto conto della circostanza che la Società reclamante ha disputato un turno infrasettimanale di Campionato in data 17.11.2004, la sanzione irrogata dal G.S. appare eccessivamente afflittiva, e che deve ritenersi congrua la sanzione della squalifica sino a tutto il 20.11.2004, P.Q.M. In accoglimento del reclamo in epigrafe riduce la squalifica irrogata all’allenatore Corrado Urbano, determinandola nella squalifica fino al 20.11.2004. Nulla per la tassa non versata.
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