COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 20.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TRAPANI AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 01.12.2004 AL DIRIGENTE GIACALONE VITO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 55 del 10.11.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 20.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TRAPANI AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 01.12.2004 AL DIRIGENTE GIACALONE VITO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 55 del 10.11.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti osserva: i l Giudice Sportivo ha inflitto a Giacalone Vito dirigente della A.S. Trapani, l’inibizione fino all’01.12.2004 perché rivolgeva all’arbitro della gara Trapani-Giarre del 07.11.2004 espressione offensiva, dopo essere stato allontanato per aver rivolto ad un calciatore del Giarre espressione irriguardosa. Avverso il predetto provvedimento propone reclamo la A.S. Trapani chiedendo una riduzione della sanzione non rapportata alla realtà dei fatti accaduti. La Commissione, pur ritenendo accertati i fatti contestati, esaminato il contesto in cui l’espressione irriguardosa è stata rivolta all’arbitro caratterizzato da un clima di particolare concitazione, ritiene congrua la riduzione della sanzione dell’inibizione sino al 25.11.2004, P.Q.M. Accoglie il reclamo e riduce la sanzione dell’inibizione al sig. Giacalone Vito sino al 25.11.2004. Nulla per la tassa non versata.
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