COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 20.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPES MENTANA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TESTA GIANLUCA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 55 del 10.11.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 20.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SPES MENTANA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TESTA GIANLUCA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 55 del 10.11.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Spes Mentana avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 55 del 10.11.2004; rilevato che lo stesso andava proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del C.U., a termini del disposto dell’art. 32, comma 2 del C.G.S.; rilevato che il reclamo de quo è stato spedito alla Segreteria di questa Commissione il 18.11.2004, P.Q.M. Dichiara inammissibile il proposto reclamo e, per l’effetto, dispone incamerarsi la tassa versata.
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