COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 20.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGOSESIA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI CAVIGLIA ALESSANDRO E OMODEI ZORINI ANDER (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 22 del 10.11.2004 – Campionato Nazionale Juniores).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 20.11.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORGOSESIA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI CAVIGLIA
ALESSANDRO E OMODEI ZORINI ANDER (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 22
del 10.11.2004 – Campionato Nazionale Juniores).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti , letto il reclamo,
OSSERVA
In data 12.11.2004 veniva inoltrato a questa Commissione Disciplinare, su carta
intestata “Borgosesia Calcio S.r.l.” a firma del sig. Sergio Motta, qualificatosi quale
Direttore Sportivo della suddetta Società, reclamo avverso la squalifica per tre gare ai
calciatori Omodei Zorini Ander e Caviglia Alessandro inflitta dal Giudice Sportivo con
C.U. n. 22 del 10.11.2004. Dal foglio di censimento depositato presso questo Comitato
risulta che il firmatario del suddetto ricorso, il sig. Sergio Motta, è privo dei poteri di
rappresentanza della Società. Ne discende che il ricorso proposto è inammissibile,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso proposto e dispone l’incameramento della tassa non
versata mediante addebito a carico del Borgosesia Calcio S.r.l.
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