COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 26.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BUCCIARELLI ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 del 16.11.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 26.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BUCCIARELLI ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 del 16.11.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti; viste le considerazioni della Società reclamante che ha sostenuto l’accidentalità della condotta del calciatore Bucciarelli Antonio, che avrebbe sì colpito l’arbitro ma solo in ragione di un contatto del tutto occasionale e non volontario, mentre entrambi correvano, evidenziando in particolare che il gioco non era fermo e che non vi era alcun intento di protesta nei confronti del direttore di gara; preso atto del rapporto arbitrale, del supplemento inviato al Giudice Sportivo e dell’ulteriore supplemento pervenuto in data odierna a questa Commissione Disciplinare, ove l’arbitro specifica che effettivamente il Bucciarelli – a gioco fermo e dopo aver fischiato un fallo contro il Siracusa – lo colpiva in maniera lievissima – in modo involontario – al piede destro con il proprio piede, senza arrecargli alcun danno fisico; rilevato pertanto che – escluso la volontarietà della condotta – a carico del Bucciarelli appare ascrivibile un comportamento eccessivamente irruento nei confronti dell’arbitro al momento in cui questi gli aveva fischiato un fallo a proprio sfavore, e che per tale condotta sanzione congrua appare quella della squalifica per una gara effettiva, in tal modo modificando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, P.Q.M. i n accoglimento del presente reclamo riduce la sanzione nei confronti del Bucciarelli nella squalifica per una gara effettiva. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it