COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 26.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. RUTIGLIANO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 del 16.11.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 26.11.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. RUTIGLIANO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 del 16.11.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, osserva in fatto quanto segue: risulta dal referto che al 32’ del primo tempo della gara Rutigliano-Nuova Nardò del 14.11.2004 l’assistente n. 2 veniva colpito da una pietra. Per questo motivo la gara era sospesa per due minuti. L’assistente, soccorso dal medico della Società ospitante, riprendeva il proprio posto e la gara si concludeva regolarmente, anche se, nel prosieguo della stessa, tale assistente subiva il lancio di sputi e pietre. La reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione, assumendo che il fatto, non contestato, non aveva alterato il regolare svolgimento della gara e che l’assistente arbitrale, indubbiamente raggiunto da una pietra, non aveva riportato conseguenze fisiche; aggiungeva che, comunque, gli episodi erano stati di lieve entità, tanto è vero che l’arbitro neppure aveva provveduto ad invertire la posizione degli assistenti. Il reclamo è suscettibile di accoglimento. Le osservazioni e deduzioni della reclamante trovano sostanziale riscontro nel referto arbitrale, da cui emerge il regolare svolgimento della gara, l’assenza di conseguenze fisiche in capo all’assistente, la momentanea sospensione della gara, protrattasi per soli due minuti. Attenua, infine, la responsabilità della reclamante l’assenza di precedenti. Appare quindi equo a questa Commissione ridurre la squalifica del campo ad una gara, commutando l’ulteriore giornata di squalifica del campo, che revoca, nell’ammenda di euro 2.500,00, P.Q.M. In accoglimento del reclamo riduce la squalifica del campo da due ad una giornata di gara. Commina alla U.S. Rutigliano l’ammenda di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it