COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 03.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. POLO GEMEAZ CUSIN 1929 AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 31.10.2005 AL DIRIGENTE TONASSO BRUNO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 del 16.11.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 03.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. POLO GEMEAZ CUSIN 1929 AVVERSO LA INIBIZIONE FINO AL 31.10.2005 AL DIRIGENTE TONASSO BRUNO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 60 del 16.11.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti, letto il reclamo, esaminato il supplemento di referto inviato a questa Commissione Disciplinare dal direttore della gara S. Polo Gemeaz/Sanvitese del 14.11.2004, OSSERVA Il sig. Tonasso Bruno è stato inibito alla svolgimento di ogni attività sino al 31.01.2005 dal Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 60 del 16.11.2004, “perché, a fine gara, si avvicinava ad un dirigente della squadra avversaria e gli lanciava contro i cartelli delle sostituzioni. Nella circostanza gli rivolgeva altresì espressioni offensive e minacciose. Veniva allontanato da dirigenti e calciatori della propria squadra. Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo la società S. Polo Gemeaz, chiedendo la riduzione della sanzione sul presupposto che il sig. Tonasso avrebbe scagliato i cartelli delle sostituzioni non già contro il dirigente della squadra avversaria sig. Facca, ma a terra con un gesto di stizza. In realtà tale assunto risulta smentito dalle risultanze del supplemento di referto redatto dal direttore di gara , richiesto da questa Commissione Disciplinare, secondo cui il “sig. Tonasso …. Volontariamente lanciava i cartelli delle sostituzioni da circa 1 metro di distanza contro il dirigente dell’altra società con il chiaro intento di colpirlo in volto. Il dirigente dell’altra società non veniva raggiunto dai cartelli delle sostituzioni perché, grazie ad un repentino movimento, riusciva ad abbassarsi ed a schivare I suddetti cartelli …..”. Da quanto sopra risulta che il reclamo non è fondato e per l’effetto deve essere respinto, P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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