COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 03.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. COLOGNA VENETA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2004 ALL’ALLENATORE BONI LORIS (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 64 del 24.11.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 03.12.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. COLOGNA VENETA AVVERSO LA SQUALIFICA
FINO AL 15.12.2004 ALL’ALLENATORE BONI LORIS (delibera Giudice Sportivo –
C.U. n. 64 del 24.11.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etti gli atti osserva.
Il G.S. ha inflitto a Boni Loris, quale allenatore della Associazione Calcio Cologna
Veneta, la squalifica fino al 15.12.2004 per aver rivolto, all’arbitro della gara Bassano
Virtus- Cologna Veneta del 21.11.2004 ripetute espressioni offensive accompagnate da
frase blasfema, allontanandosi lentamente dal campo, dopo l’espulsione.
Avverso detta sanzione propone reclamo l’Associazione Calcio Cologna Veneta e
chiede la riduzione della squalifica, lamentando l’eccessività della sanzione in relazione
alla condotta tenuta dal suo allenatore, motivata, a suo dire, dal nervosismo determinato
dall’esito negativo della partita per la Cologna Veneta.
I fatti nella loro obiettività non sono contestati dalla reclamante.
La Commissione, rilevato che, dal referto arbitrale assistito da fede privilegiata ex art. 31
lett. A1 del C.G.S., risulta che l’allenatore della reclamante, dopo essere stato
allontanato dal campo di gioco, ha rivolto espressioni gravemente offensive nei
confronti dell’arbitro, reiterando gli insulti per oltre un minuto ed uscendo lentamente dal
campo di gioco; che, per la gravità della condotta posta in essere dal Boni, appare
congrua la sanzione inflitta, non emergendo dagli atti circostanze attenuanti tali da
ridurre la squalifica inflitta;
P.Q.M.
respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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