COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 28/02/2008 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 28/02/2008
Decisione del Giudice Sportivo
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
GARA DEL 9 FEBBRAIO 2008 BACOLI SIBILLA - SAPRI
Il Giudice Sportivo
- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°49 del 13/02/2008;
- Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Bacoli
Sibilla Flegrea e con il quale si deduce che la società S.S.D. Sapri Calcio nel corso della gara
avrebbe impiegato cinque calciatori fuori quota anziché quattro come previsto dal C.U. n°1 del
1/07/2007 del Comitato Interregionale, invocandosi per l’effetto la punizione sportiva della perdita
della gara nei confronti della predetta società;
- Il reclamo è fondato e va accolto. Infatti, come si evince dagli atti ufficiali e da accertamenti presso
l’archivio tesseramenti della FIGC, la società Sapri ha inizialmente schierato in campo cinque
calciatori fuori quota di seguito elencati:
1) N°2 SERRATORE Domenico nato il 5/02/1987
2) N°5 AVERSANO Attilio nato il 16/02/1988
3) N°7 DI MUOIO Carlo nato il 5/06/1988
4) N°10 SACKEI Esmond Hansen nato l’8/07/1988
5) N°11 CONTE Marco nato il 27/07/1988
- Considerato che la società Sapri è venuta meno all’obbligo di impiegare solo quattro calciatori
fuori quota ;
- Considerato che l’inosservanza di predetto obbligo comporta la punizione sportiva della perdita
della gara a carico della società Sapri con il punteggio di 0-3 ai sensi dell’art.17, comma 5 del
CGS e del C.U. n°1 del 1/07/2007 del Comitato Interregionale;
PQM
Delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di comminare alla società Sapri la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
3) di non addebitare la tassa reclamo.