COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 28/02/2008 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 28/02/2008 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 9 FEBBRAIO 2008 BACOLI SIBILLA - SAPRI Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°49 del 13/02/2008; - Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Bacoli Sibilla Flegrea e con il quale si deduce che la società S.S.D. Sapri Calcio nel corso della gara avrebbe impiegato cinque calciatori fuori quota anziché quattro come previsto dal C.U. n°1 del 1/07/2007 del Comitato Interregionale, invocandosi per l’effetto la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della predetta società; - Il reclamo è fondato e va accolto. Infatti, come si evince dagli atti ufficiali e da accertamenti presso l’archivio tesseramenti della FIGC, la società Sapri ha inizialmente schierato in campo cinque calciatori fuori quota di seguito elencati: 1) N°2 SERRATORE Domenico nato il 5/02/1987 2) N°5 AVERSANO Attilio nato il 16/02/1988 3) N°7 DI MUOIO Carlo nato il 5/06/1988 4) N°10 SACKEI Esmond Hansen nato l’8/07/1988 5) N°11 CONTE Marco nato il 27/07/1988 - Considerato che la società Sapri è venuta meno all’obbligo di impiegare solo quattro calciatori fuori quota ; - Considerato che l’inosservanza di predetto obbligo comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Sapri con il punteggio di 0-3 ai sensi dell’art.17, comma 5 del CGS e del C.U. n°1 del 1/07/2007 del Comitato Interregionale; PQM Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di comminare alla società Sapri la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa reclamo.
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