COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. RICORSO POL. GRISIGNANO Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 45 del 13/2/2008 – Squalifica sino al 31/3/2008 giocatori Raffaello Alessandro e Pavan Carino – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 47 del 27 Febbraio 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.3. RICORSO POL. GRISIGNANO Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 45 del 13/2/2008 – Squalifica sino al 31/3/2008 giocatori Raffaello Alessandro e Pavan Carino – Campionato di 2^ Categoria La Società Pol. Grisignano ha presentato ricorso avverso la delibere del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicate con il Comunicato del C.R. Veneto n. 45 del 13/2/2008, con le quali é stata assunta la squalifica sino al 31/3/2008 a carico dei giocatori Raffaello Alessandro e Pavan Carino “perché insieme, a fine gara, con atteggiamento minaccioso aggredivano verbalmente l’arbitro, tentando invano di colpirlo, rivolgendo al suo indirizzo ripetuti insulti e offese”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Pol. Grisignano; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha integralmente confermato il referto di gara, specificando che il tentativo di aggressione nei suoi riguardi é stato impedito dai dirigenti della medesima Società ; ritenuta congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado in relazione al fatto contestato, tenuto anche conto della fede privilegiata da attribuire al rapporto del direttore di gara (v. art. 35, comma 1.1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dalla Pol. Grisignano; • di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/3/2008 a carico dei giocatori Raffaello Alessandro e Pavan Carino • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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