COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 19/09/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 09/09/2007 FORTITUDO COSENZA – ACICATENA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 19/09/2007 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 09/09/2007 FORTITUDO COSENZA - ACICATENA Il Giudice Sportivo - Esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla società Acicatena ( peraltro facendo erroneamente riferimento, nell’oggetto del recalmo, ad altra gara) con il quale si deduce l’irregolare posizione del calciatore COSA VINCENZO tesserato per la società Fortitudo Cosenza, in quanto lo stesso risulta squalificato con C.U. n°181 del 7/05/2007 per recidività in ammonizione (VIII infr.). Tale squalifica era stata comminata quando il medesimo calciatore era tesserato per la società Scafatese; per l’effetto la società Acicatena richiede l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.- Rilevato che la società Acicatena a sostegno del proprio reclamo deduce che le squalifiche dei calciatori (nel caso in specie per soma di ammonizioni) vadano scontate nella stagione sportiva successiva citando l’ex art.14, comma, 12 lett.b) del CGS. - Considerato che la succitata norma si applicava esclusivamente per le sole gare di play-out e play-off e non alla poule scudetto. - Rilevato che il calciatore COSA VINCENZO, all’epoca tesserato per la società Scafatese, ha scontato giustamente la giornata di squalifica nella gara di poule scudetto (Scafatese - Noicattaro) disputata il 16/05/2007. - Ritenuto, pertanto, che il calciatore COSA VINCENZO (tesserato Fortitudo Cosenza) ha regolarmente e a pieno titolo preso parte alla gara di cui all’oggetto P.Q.M. Delibera: 1) di respingere il reclamo 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: FORTITUDO COSENZA – ACICATENA 2-1 3) di addebitare sul conto della società Acicatena la tassa di reclamo.
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