COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°88 del 27/02/2008 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 20/01/2008 U.S.SANREMESE CALCIO – A.S.D. SAVONA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°88 del 27/02/2008 Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 20/01/2008 U.S.SANREMESE CALCIO - A.S.D. SAVONA Il Giudice Sportivo − esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla U.S. SANREMESE CALCIO OSSERVA la U.S. SANREMESE CALCIO chiede, ai sensi dell'articolo 12 ("rectius" 17) commi 1° e 5° C.G.S., che alla A.S.D. SAVONA sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per aver fatto partecipare alla gara di cui all'oggetto un calciatore che non aveva titolo per prendervi parte. Si assume infatti che il calciatore Monti Ivan, nato il 25 febbraio 1980, aveva preso parte alla gara pur risultando ancora iscritto nelle liste della U.S. SANREMESE CALCIO. Il ricorso è privo di fondamento. L'ufficio tesseramento del Comitato Interregionale ha, infatti, comunicato che il predetto calciatore "risulta essere tesserato con la società A.S.D. SAVONA dal 21 dicembre 2007. P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo proposto dalla U.S. SANREMESE CALCIO e, conseguentemente, di addebitare sul conto della stessa la tassa di reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio U.S. SANREMESE CALCIO - A.S.D. SAVONA : 0 - 1.
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