COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°134 dell’ 1/04/2009 CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 22 MARZO 2009 CALCIO MONTEBELLUNA – SOMMA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°134 dell’ 1/04/2009
CAMPIONATO SERIE D Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 22 MARZO 2009 CALCIO MONTEBELLUNA – SOMMA
Il Giudice Sportivo,
- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n°128 del 25 3 9;
- Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società
SOMMA, con il quale deducendosi che la società MONTEBELLUNA, per effetto delle
sostituzioni effettuate nel corso della gara, “avrebbe giocato per 3 minuti con un solo
calciatore classe “1989”, e non con due come da regolamento si invoca la punizione
sportiva della perdita della gara nei confronti della predetta società;
- Ritenuto che, dal referto di gara, si evince che la società Calcio Montebelluna ha
inizialmente schierato in campo i sottoelencati calciatori “giovani”
1. CAVARZAN MATTEO (89)
2. FALCIER NICOLA (91)
3. FORMENTIN PARIDE (88)
4. SCAPPIN NICOLA (91)
5. FURLANETTO LUCA (88)
- Considerato che la società Calcio Montebelluna ha proceduto nel corso della gara alle
seguenti sostituzioni:
- al 15° del s.t. usciva il n° 7 SCAPPIN NICOLA (91) ed entrava il n° 17 VETTORETTO
MICHELE (88),
- al 18° del s.t. usciva il n° 10° FURLANETTO LUCA (88), ed entrava il n° 14 TESSARO
MIRKO (89),
- al 37’ del s.t. usciva il n° 9 LUPPI LEONARDO (84) ed entrava il n° 18 SCHIAVON FILIPPO
( 87 )
- Considerato che in virtù delle predette sostituzioni, la società Montebelluna è venuta meno,
anche se per soli tre minuti, all’obbligo di impegnare sin dall’inizio e per l’intera durata della
gara, 4 calciatori giovani, così distinti in relazione alle seguenti fasce di età
- UNO nato dall’1/01/1988 in poi,
- DUE nati dall’1/01/1989 in poi,
- UNO nato dall’1/01/1990 in poi.
Stante la mancata utilizzazione dal 15’ del secondo tempo al 18’ del secondo tempo, di un
calciatore nato dall’1/01/1989;
- Considerato che l’inosservanza del predetto obbligo comporta la punizione sportiva della
perdita della gara ai sensi del C.U. n°1 del 1/07/2008 del Comitato Interregionale e
dell’art.17 del CGS;
P.Q.M.
Delibera:
1. Di accogliere il reclamo;
2. Di comminare alla società Montebelluna Calcio 1923 la punizione sportiva della perdita
della gara con il punteggio di 0-3;
3. Di non addebitare la tassa di reclamo.