COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 28/01/2009 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 24 GENNAIO 2009 BRINDISI 1912 – SPORTING GENZANO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 28/01/2009 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 24 GENNAIO 2009 BRINDISI 1912 – SPORTING GENZANO Il Giudice Sportivo, - Rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall’Arbitro al 36° del primo tempo sul punteggio di 3-0 a favore della società Brindisi 1912; - Rilevato che la società Sporting Genzano ha iniziato la gara con 7 calciatori e rilevato che al 36° del primo tempo si è infortunato un calciatore che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco; - Considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco, come previsto dalla regola 3 del Gioco del calcio e dall’art.73, comma 2 delle NOIF; - Considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 o con quello più favorevole eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, così come previsto dall’art.17 del CGS; - Atteso che deve essere oggettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara la società Sporting Genzano; P.Q.M. Delibera: 1. Di comminare alla società Sporting Genzano la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3
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