COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 28/01/2009 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 24 GENNAIO 2009 BRINDISI 1912 – SPORTING GENZANO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°46 del 28/01/2009
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 24 GENNAIO 2009 BRINDISI 1912 – SPORTING GENZANO
Il Giudice Sportivo,
- Rilevato dagli atti ufficiali che la gara in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall’Arbitro
al 36° del primo tempo sul punteggio di 3-0 a favore della società Brindisi 1912;
- Rilevato che la società Sporting Genzano ha iniziato la gara con 7 calciatori e rilevato che al
36° del primo tempo si è infortunato un calciatore che ha dovuto abbandonare il terreno di
gioco;
- Considerato che una gara non può essere proseguita nel caso in cui una squadra si trovi
per qualsiasi motivo ad avere meno di sette calciatori partecipanti al gioco, come previsto
dalla regola 3 del Gioco del calcio e dall’art.73, comma 2 delle NOIF;
- Considerato che a tale condotta corrisponde la sanzione con la perdita della gara con il
punteggio di 0-3 o con quello più favorevole eventualmente conseguito sul campo dalla
squadra avversaria, così come previsto dall’art.17 del CGS;
- Atteso che deve essere oggettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara la
società Sporting Genzano;
P.Q.M.
Delibera:
1. Di comminare alla società Sporting Genzano la punizione sportiva della perdita della
gara con il punteggio di 0-3
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