COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 04/03/2009 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 28 MARZO 2009 MONTEVARCHI – SANSOVINO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°60 del 04/03/2009
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 28 MARZO 2009 MONTEVARCHI - SANSOVINO
Il Giudice Sportivo,
− sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 46 del 28.01.2009;
− esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società
Sansovino, con il quale si deduce che la gara sarebbe stata disputata su un campo
diverso rispetto a quello indicato dal Comitato Interregionale, con conseguente
irregolarità nello svolgimento della stessa gara. I calciatori della Società Sansovino
sarebbero stati costretti a giocare su un campo in erba sintetica senza avere avuto la
possibilità di attrezzare gli “strumenti di gioco” al diverso fondo del terreno. Inoltre
secondo la reclamante il campo di gioco avrebbe avuto “dimensioni nettamente inferiori
al 100 x 60 richiesto”;
OSSERVA
Il reclamo va rigettato, perché inammissibile.
Le contestazioni relative al campo di gioco ed alla sua regolarità debbono essere precedute, ai
sensi dell’art. 29 comma 6 lett. b del C.G.S., da specifica riserva scritta presentata all’arbitro
dalla società prima dell’inizio della gara.
Dagli atti ufficiali non risulta essere stata presentata alcuna riserva.
P.Q.M.
Delibera:
1) Di rigettare il reclamo.
2) Di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio:
MONTEVARCHI – SANSOVINO 2-0
3) Di addebitare la relativa tassa.
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