COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°63 dell’11 /03/2009 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DELL’ 8/01/2009 VALLE D’AOSTA – PRO BELVEDERE VERCELLI
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°63 dell’11 /03/2009
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DELL’ 8/01/2009 VALLE D’AOSTA – PRO BELVEDERE VERCELLI
Il Giudice Sportivo,
- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 38 del 7 gennaio 2009
- Considerato che le motivazioni addotte dalla società Pro Belvedere Vercelli sono arrivate
oltre il termine previsto dal CGS e che tale tardivo invio costituisce motivo di inammissibilità
del reclamo;
- Visto l’art. 33, comma 5, del CGS
P.Q.M.
Delibera:
1) Di dichiarare inammissibile il reclamo
2) Di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Valle d’Aosta –
P.B.Vercelli 3-1
3) Di addebitare sul conto della Pro Belvedere Vercelli la tassa di reclamo.
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