COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°63 dell’11 /03/2009 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 6/01/2009 SUZZARA – SOMMA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°63 dell’11 /03/2009 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 6/01/2009 SUZZARA – SOMMA Il Giudice Sportivo, - Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 38 del 7 gennaio 2009 - Considerato che la società Somma Calcio non ha dato seguito al preannuncio di reclamo in merito alla gara di cui in epigrafe e che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo stesso; - Visto l’art. 33, comma 5, del CGS P.Q.M. Delibera: 4) Di dichiarare inammissibile il reclamo 5) Di trasmettere gli atti al Comitato Interregionale per quanto di competenza in ordine allo svolgimento della gara non disputata per neve. 6) Di addebitare sul conto della società Somma la tassa di reclamo.
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