COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°63 dell’11 /03/2009 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 7/03/2009 CARATESE – CALANGIANUS
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°63 dell’11 /03/2009
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 7/03/2009 CARATESE - CALANGIANUS
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione
sul terreno di gioco della Società CALANGIANUS entro il tempo regolamentare di attesa;
- visti gli art.17 del C.G.S. e 53 delle NOIF
63/4
P.Q.M.
Delibera:
1) di comminare alla società Clangianus la punizione sportiva della perdita della gara col
punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di E.1.000
quale prima rinuncia.
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