COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°63 dell’11 /03/2009 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 7/03/2009 ARS ET LABOR GROTTAGLIE – SPORTING GENZANO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°63 dell’11 /03/2009
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 7/03/2009 ARS ET LABOR GROTTAGLIE – SPORTING GENZANO
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara di cui in epigrafe è stata definitivamente sospesa
dall’Arbitro al 10° del secondo tempo, quando le squadre erano sul punteggio di 3-0 a favore
della società Grottaglie, perché la società Sporting Genzano, che si era presentata in campo
con 10 calciatori effettivi, a seguito dell’infortunio di quattro di essi rimaneva in campo con
soli 6 calciatori e, quindi era impossibilitata a proseguire l’incontro per mancanza di numero
minimo regolamentare;
- considerato che alla società Sporting Genzano deve essere irrogata la sanzione della
perdita della gara con il punteggio di 0-3 secondo quanto previsto dall’art.17 del CGS;
- visto l’art. 17 comma 1 del CGS:
P.Q.M.
Delibera:
7) di comminare alla società Sporting Genzano la punizione sportiva della perdita della gara
col punteggio di 0-3
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