COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°63 dell’11 /03/2009 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 7/03/2009 ARS ET LABOR GROTTAGLIE – SPORTING GENZANO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°63 dell’11 /03/2009 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 7/03/2009 ARS ET LABOR GROTTAGLIE – SPORTING GENZANO Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara di cui in epigrafe è stata definitivamente sospesa dall’Arbitro al 10° del secondo tempo, quando le squadre erano sul punteggio di 3-0 a favore della società Grottaglie, perché la società Sporting Genzano, che si era presentata in campo con 10 calciatori effettivi, a seguito dell’infortunio di quattro di essi rimaneva in campo con soli 6 calciatori e, quindi era impossibilitata a proseguire l’incontro per mancanza di numero minimo regolamentare; - considerato che alla società Sporting Genzano deve essere irrogata la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 secondo quanto previsto dall’art.17 del CGS; - visto l’art. 17 comma 1 del CGS: P.Q.M. Delibera: 7) di comminare alla società Sporting Genzano la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3
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