COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 20/03/2009 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 18/02/2009 CASTIGLIONE – ACICATENA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°68 del 20/03/2009
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 18/02/2009 CASTIGLIONE – ACICATENA
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 55 del 19 febbraio 2009 ;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da parte della
società Acicatena Calcio con il quale si deduce che la società Castiglione avrebbe fatto
partecipare alla gara un calciatore in corso di squalifica (n. 5 Scirto Giancarlo);
- rilevato che al sig. Scirto in data 28.1.2009 sono state inflitte due gare di squalifica (C.U. n.
46 del 28.1.2009);
- rilevato altresì che il calciatore Giancarlo Scirto avrebbe dovute scontarle, ai sensi dell’art.
22 comma 2 C.G.S., a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di
pubblicazione del comunicato ufficiale e che tra la pubblicazione del comunicato ufficiale n.
46 del 28.1.2009 e la gara del 18.02.2009 la società Castiglione ha disputato una sola
gara;
- visto l’art. 17 comma 5 lett. a del C.G.S.
P.Q.M.
1. delibera di accogliere il reclamo e per l’effetto di comminare alla società Castiglione la
perdita della gara con il risultato di 0 – 3.
2. Di non addebitare la tassa di reclamo
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