COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 20/03/2009 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 28/02/2009 SANTEGIDIESE / R.C. ANGOLANA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 20/03/2009 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 28/02/2009 SANTEGIDIESE / R.C. ANGOLANA Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 60 del 4 marzo 2009 ; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da parte della società Angolana, con il quale si è dedotto un presunto errore tecnico dell’arbitro che non avrebbe espulso un calciatore ammonito due volte; - considerato che le contestazioni sollevate da parte della società Angolana sono smentite dagli atti ufficiali di gara (rapporto e supplemento arbitrale), che costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, P.Q.M. Delibera: 1. di respingere il reclamo; 2. di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio Santegidiese – Renato Curi Angolana 2-1 3. di addebitare sul conto della R.C. Angolana la tassa di reclamo.
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