COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 20/03/2009 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 28/02/2009 SANTEGIDIESE / R.C. ANGOLANA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°68 del 20/03/2009
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 28/02/2009 SANTEGIDIESE / R.C. ANGOLANA
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 60 del 4 marzo 2009 ;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da parte della
società Angolana, con il quale si è dedotto un presunto errore tecnico dell’arbitro che non
avrebbe espulso un calciatore ammonito due volte;
- considerato che le contestazioni sollevate da parte della società Angolana sono smentite
dagli atti ufficiali di gara (rapporto e supplemento arbitrale), che costituiscono piena prova
circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare,
P.Q.M.
Delibera:
1. di respingere il reclamo;
2. di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio Santegidiese –
Renato Curi Angolana 2-1
3. di addebitare sul conto della R.C. Angolana la tassa di reclamo.
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