COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N°72 del 30 /03/2009 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 28 MARZO 2009 ARZACHENA – VILLACIDRESE
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N°72 del 30 /03/2009
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 28 MARZO 2009 ARZACHENA - VILLACIDRESE
Il Giudice Sportivo
- Esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società
Villacidrese e con il quale si invoca la sussistenza di una causa di forza maggiore in
relazione alla mancata presentazione sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare
di attesa;
- Rilevato che il pullmann sul quale viaggiava la squadra in direzione di Arzachena, dopo
15 km dalla partenza dalla propria sede, subiva un guasto al motore che rendeva
impossibile il proseguimento della tratta (dichiarazione compagnia Viltravel)
- Considerata pertanto sussistente la causa di forza maggiore prevista dall’art.55 delle
NOIF;
P.Q.M.
Delibera:
1) Di accogliere il reclamo e per l’effetto di trasmettere gli atti al Comitato Interregionale per
quanto di competenza al fine dello svolgimento della gara in epigrafe;
2) Di non addebitare la tassa di reclamo.
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