COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 28/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DAVIDE BUCCI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 2.05.2008 DEL CALCIATORE BOLOGNESE MASSIMO INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PANTA REI CASALBORDINO / A.S.D. DAVIDE BUCCI DISPUTATA IL 2/2/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 26 DEL 7/2/08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 28/02/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. DAVIDE BUCCI AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 2.05.2008 DEL CALCIATORE BOLOGNESE MASSIMO INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PANTA REI CASALBORDINO / A.S.D. DAVIDE BUCCI DISPUTATA IL 2/2/08 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 26 DEL 7/2/08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Davide Bucci ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, il calciatore Bolognese Massimo, a fine gara, rivolto frasi gravemente ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro e degli organi federali. Ha dedotto l’appellante che il Bolognese si sarebbe solo limitato a protestare a seguito della notifica del provvedimento di espulsione dopo la fine della gara, senza mai tenere comportamenti minacciosi o offensivi chiedendo, pertanto, la riduzione della sanzione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti precisando, peraltro, che dopo il riferito episodio nulla di rilevante era più accaduto. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo giudice possa essere ridotta in considerazione del fatto che l’art. 19, punto a lettera d, C.G.S. prevede la squalifica per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Nel caso di specie, va considerato che il comportamento del Bolognese, non appare integrare la fattispecie della condotta violenta, essendosi concretizzato in semplici proteste, ingiurie e minacce. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Bolognese Massimo fino al 7.4.2008, disponendo restituirsi la tassa versata.
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