COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 26/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. REAL VALSINELLO AVVERSO LE SANZIONI ( INIBIZIONE DEL DIRIGENTE BOLOGNA DOMENICO FINO AL 31.12.2013, SQUALIFICHE AI CALCIATORI ZOCARO MARCO FINO AL 31.05.2009, CENICOLA DAVIDE PER CINQUE GARE, BOLOGNA VINCENZO PER QUATTRO GARE) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL VALSINELLO / CASALBORDINO DISPUTATA IL 4/01/2009 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO I CATEGORIA GIRONE “B” (C.U. n° 34 DEL 8/01/2009 CRA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 26/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. REAL VALSINELLO AVVERSO LE SANZIONI ( INIBIZIONE DEL DIRIGENTE BOLOGNA DOMENICO FINO AL 31.12.2013, SQUALIFICHE AI CALCIATORI ZOCARO MARCO FINO AL 31.05.2009, CENICOLA DAVIDE PER CINQUE GARE, BOLOGNA VINCENZO PER QUATTRO GARE) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA REAL VALSINELLO / CASALBORDINO DISPUTATA IL 4/01/2009 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO I CATEGORIA GIRONE “B” (C.U. n° 34 DEL 8/01/2009 CRA). Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d. Real Valsinello ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S nei confronti dei responsabili dei comportamenti sanzionati a seguito dei fatti accaduti nel corso della gara oggetto di reclamo, chiedendo la riduzione delle sanzioni. Ha dedotto l’appellante la inesatta ricostruzione dei fatti che hanno dato origine ai provvedimenti evidenziando che il direttore di gara aveva assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei tesserati, addirittura con uso delle mani nei confronti del capitano. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha puntualmente confermato gli originari riferimenti, smentendo in maniera categorica di aver colpito per primo un calciatore e di aver assunto un atteggiamento provocatorio, allegando peraltro copia di un articolo di stampa a commento della gara nel quale il giornalista testualmente scrive “…partita nervosa nonostante l’ottimo arbitraggio…”. Ha altresì confermato i comportamenti addebitati che hanno dato origine alle sanzioni adottate dal primo giudice. Osserva la Commissione che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, mentre, dal supplemento di rapporto, si evince chiaramente che tutti i soggetti sanzionati si sono resi responsabili degli addebiti contestati. Va, peraltro, sottolineato che le sanzioni adottate dal primo giudice appaiono congrue ed adeguate al grave comportamento tenuto da tutti i tesserati della società appellante con la conseguenza che le decisioni impugnate devono essere confermate. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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