COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 28/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACCETTURA G. COLUCCI AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE BRANDA PIETRO GIOVANNI, COME DA CU N.49 DEL 3.12.08.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 28/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACCETTURA G. COLUCCI AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE BRANDA PIETRO GIOVANNI, COME DA CU N.49 DEL 3.12.08.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società ACCETTURA G. COLUCCI avverso la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore BRANDA PIETRO GIOVANNI fino al 30.06.2012, pubblicata sul CU n. 49 del 3.12.2008;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltati sia la società reclamante, che ne ha fatto regolare richiesta, sia il D.G.;
Considerato che le argomentazioni difensive della società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e nella audizione del D.G. il quale, anzi, ha confermato l’atto di violenza ai suoi danni;
Ritenuto che la condotta posta in essere dal Branda integra una “condotta violenta di particolare gravità” ai sensi dell’art. 19 del C.G.S. e che, pertanto, la sanzione inflitta appare congrua in relazione ai fatti così come accaduti;
P.Q.M
• rigetta il proposto ricorso e, per l’effetto, conferma la squalifica come inflitta dal G.S.;
• dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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