COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 28/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AVIS VIETRI (CALCIO A 5) AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE BOTTIGLIERI FRANCESCO, COME DA CU N. 52 DEL 10.12.2008.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 67 del 28/01/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AVIS VIETRI (CALCIO A 5) AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE BOTTIGLIERI FRANCESCO, COME DA CU N. 52 DEL 10.12.2008.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società AVIS VIETRI (calcio a 5) avverso la squalifica, fino al 31.12.2009, inflitta dal G.S. al calciatore BOTTIGLIERI FRANCESCO, come da C.U. n. 52 del 10.12.2008;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltato il D.G. in merito ai fatti per cui è procedimento;
Accertata la condotta violenta posta in essere dal calciatore Bottiglieri il quale lanciava una bottiglia semipiena di acqua nei confronti dell’arbitro, colpendolo al basso ventre;
Rilevato che a seguito dell’espulsione del summenzionato calciatore, lo stesso continuava a minacciare ed offendere il D.G., reiterando tale suo comportamento anche a fine gara;
Ritenuto che quanto sostenuto dalla ricorrente non trova riscontro alcuno nel proposto reclamo;
P.Q.M.
• rigetta il ricorso della società AVIS VIETRI, confermando la squalifica inflitta dal G.S. fino al 31.12.2009;
• dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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