COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 28/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANSEVERINESE AVVERSO DECISIONI DEL G.S. RELATIVE ALLA GARA SARCONI-SANSEVERINESE, COME RIPORTATE NEL CU N.56 DEL 27.12.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 67 del 28/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANSEVERINESE AVVERSO DECISIONI DEL G.S. RELATIVE ALLA GARA SARCONI-SANSEVERINESE, COME RIPORTATE NEL CU N.56 DEL 27.12.2008. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società SANSEVERINESE avverso le decisioni del G.S. relative all’incontro del 7.12.2008 tra il Sarconi e la Sanseverinese e pubblicate sul CU n. 56 del 27.12.2008, con le quali veniva inflitta alla reclamante la perdita della gara con il risultato di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica; Letti gli atti ufficiali di gara; Esaminata la documentazione prodotta dalla reclamante a corredo del proposto atto di gravame, in particolare le dichiarazioni sia dei Carabinieri della locale stazione del 30.12.2008, sia del Comando di Polizia Municipale del Comune di San Severino Lucano del 7.12.2008; Rilevato: - quanto al primo documento, che il Comandante della Stazione dei C.C. si limita a riferire di aver ricevuto, sulla utenza di servizio, unicamente una telefonata da parte del responsabile della locale squadra di calcio, senza attestare alcunché; - quanto al secondo documento, rilasciato dal Comando dei Vigili il 7.12.2008, tralasciando ogni considerazione sulla mancata presentazione al G.S., vi è da rilevare che lo stesso non è sufficiente a dimostrare la causa di “forza maggiore” in quanto il vigile urbano di San Severino Lucano, giunto in località Bosco Magnano, appurava non l’avaria del pullman sul quale viaggiavano i giocatori della Sanseverinese, ma, sic et simpliciter, unicamente l’intralcio alla circolazione stradale; Considerato che, per consolidata giurisprudenza della Commissione di Appello Federale, la sussistenza della cosiddetta “causa di forza maggiore” deve essere dimostrata dalla società che la invoca; Ritenuto, pertanto, che nel caso in esame la società reclamante non ha assolto all’onere previsto dall’art. 55 delle N.O.I.F.; P.Q.M. rigetta il proposto reclamo, confermando le decisioni del G.S. come riportate sul CU n. 56 del 27.12.2008; dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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