COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 20/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 110 della società F.C. LAPPANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 103 del 08.03.2006 (Squalifica del campo di giuoco per DUE giornate, ammenda € 300,00, squalifica calciatore LUCIA Cristian fino al 22.04.2006, squalifica calciatore VITELLI Eugenio per DUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 20/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 110 della società F.C. LAPPANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 103 del 08.03.2006 (Squalifica del campo di giuoco per DUE giornate, ammenda € 300,00, squalifica calciatore LUCIA Cristian fino al 22.04.2006, squalifica calciatore VITELLI Eugenio per DUE gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti alla reclamante a titolo di responsabilità oggettiva; considerato che la squalifica inflitta a carico del calciatore Lucia Cristian è congrua ed adeguata; rilevato, altresì, che non impugnabile è la sanzione irrogata al calciatore Vitelli Eugenio ai sensi dell’art. 41 del C.G.S. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del campo ad UNA giornata di gara e l’ammenda ad € 200,00; lo dichiara inammissibile per quanto riguarda la squalifica inflitta al calciatore VITELLI Eugenio; conferma nel resto dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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