COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 20/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 111 della società U.S. PIZZO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 08.03.2006 (Ammenda di €150,00, inibizione dirigente CULTRERA Salvatore fino al 15.05.2006, squalifica calciatore BONELLI Vincenzo fino al 30.06.2006, squalifica calciatore GENEROSO Antonio fino al 15.05.2006, squalifica calciatore MARCELLINO Giorgio per DUE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 108 del 20/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 111 della società U.S. PIZZO CALCIO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 48 del 08.03.2006 (Ammenda di €150,00, inibizione dirigente CULTRERA Salvatore fino al 15.05.2006, squalifica calciatore BONELLI Vincenzo fino al 30.06.2006, squalifica calciatore GENEROSO Antonio fino al 15.05.2006, squalifica calciatore MARCELLINO Giorgio per DUE gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che :
1) il dirigente Cultrera a fine gara tentava, con fare minaccioso, di intimidire il direttore di gara a non annotare sul referto il
provvedimento adottato nei confronti del calciatore Bonelli;
2) il calciatore Bonelli ha tenuto un comportamento gravemente offensivo e minaccioso reiterando più volte ed anche a fine
gara quando assieme al altro tesserato, ostacolava con spallate il cammino dell’arbitro mentre questi si recava presso la
sua autovettura e nel contempo profferendo frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dello stesso;
3) il calciatore Generoso Antonio assieme al Bonelli ingiuriava e minacciava l’arbitro a fine gara che veniva, altresì, colpito
con forte spallata;
considerato che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai suddetti tesserati sono senz’altro congrue ed adeguate mentre non è impugnabile quella inflitta al calciatore Marcellino ai sensi dell’art. 41 del C.G.S.;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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