COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 20/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 112 della società S.S. ORATORIO SALESIANO avverso la regolarità della gara Oratorio Salesiano – Giovanile Medmea (7 – 9) del 18.02.2006 Campionato Calcio a Cinque “serie D” (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore RAO Rocco.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 108 del 20/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 112 della società S.S. ORATORIO SALESIANO
avverso la regolarità della gara Oratorio Salesiano – Giovanile Medmea (7 - 9) del 18.02.2006 Campionato Calcio a Cinque “serie D” (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore RAO Rocco.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
considerato che il calciatore Rao Rocco non aveva titolo a partecipare legittimamente alla gara in oggetto non essendo tesserato con la società Giovanile Medmea per come risulta dalla documentazione fornita dal Comitato Regionale Calabria;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla società GIOVANILE MEDMEA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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