COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 20/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 113 della società A.C. CAMPANA avverso la regolarità della gara San Giacomo Acri – Campana (2 – 2) del 05.03.2006 Campionato Terza Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore SAMMARRO Massimo. LA COMMISSIONE
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 108 del 20/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 113 della società A.C. CAMPANA
avverso la regolarità della gara San Giacomo Acri – Campana (2 - 2) del 05.03.2006 Campionato Terza Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore SAMMARRO Massimo.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
considerato che il calciatore Sammarro Massimo non aveva titolo a partecipare legittimamente alla gara San Giacomo – Campana in quanto tesserato per altra società per come risulta dalla documentazione fornita dal Comitato Regionale Calabria;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla società SAN GIACOMO ACRI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 –3 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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