COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 20/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 114 della società A.S.D. S.STEFANO RENDE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 08.03.2006 (Inibizione dirigente BARCA Carmelo fino al 31.05.2006, squalifica calciatore METALLO Giuseppe fino al 30.06.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 20/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 114 della società A.S.D. S.STEFANO RENDE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 08.03.2006 (Inibizione dirigente BARCA Carmelo fino al 31.05.2006, squalifica calciatore METALLO Giuseppe fino al 30.06.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità. Ed alle modalità dei fatti ascritti al dirigente Barca Carmelo ed al calciatore Metallo Giuseppe ed in particolare che va tenuto conto quanto al secondo della modestissima violenza e dell’assenza di conseguenze lesive per il direttore di gara e, quanto al primo della non evidente volontà di aggressione; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’inibizione inflitta al dirigente BARCA Carmelo fino al 30 APRILE 2006 e la squalifica del calciatore METALLO Giuseppe fino al 30 MAGGIO 2006; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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