COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 20/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 115 della società U.S. PETRIZZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 103 del 08.03.2006 (Ammenda € 400,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore CONDEMI Enrico fino al 31.05.2006, squalifica calciatore CRISTELLO Roberto fino al 08.03.2007, squalifica calciatore FORTEBUONO Nicola fino al 20.05.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 20/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 115 della società U.S. PETRIZZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 103 del 08.03.2006 (Ammenda € 400,00 e DIFFIDA, squalifica calciatore CONDEMI Enrico fino al 31.05.2006, squalifica calciatore CRISTELLO Roberto fino al 08.03.2007, squalifica calciatore FORTEBUONO Nicola fino al 20.05.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; ritenuto che alla stregua di quanto descritto dall’arbitro nel rapporto in atti i fatti ascritti ai tesserati Cristello, Condemi e Fortebuono vanno diversamente valutati addebitando al calciatore Cristello atti di protesta violenta, al calciatore Condemi atti di protesta di modestissima violenza ed al calciatore Fortebuono un comportamento gravemente offensivo; rilevato, altresì, che la società risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, solo di comportamento offensivo e minaccioso verso l’arbitro da parte di propri sostenitori; che, pertanto, appare conforme a giustizia contenere le sanzioni inflitta dal Giudice Sportivo; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di : riduce l’ammenda ad € 250 REVOCANDO la diffida; ridurre la squalifica inflitta al calciatore CRISTELLO Roberto fino al 5 SETTEMBRE 2006; ridurre la squalifica inflitta al calciatore CONDEMI Enrico fino al 5 APRILE 2006; ridurre la squalifica inflitta al calciatore FORTEBUONO Nicola fino al a QUATTRO giornate di gara; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it