COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 27 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 60 del Sig. DE PASCALI Daniele (società Comprensorio C. Vaticano) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 83 del 15.01.2008 (Squalifica fino al 14.02.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 27 Gennaio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 60 del Sig. DE PASCALI Daniele (società Comprensorio C. Vaticano)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 83 del 15.01.2008 (Squalifica fino al 14.02.2009).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti ascritti al
calciatore De Pascali Daniele, alla luce di una attenta lettura del referto arbitrale;
pertanto, appare conforme a giustizia ridurre parzialmente la sanzione inflitta;
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore DE PASCALI Daniele (tesserato del Comprensorio
C.Vaticano) fino al 04 FEBBRAIO 2009;
dispone, infine, restituirsi la tassa versata.
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