COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 27 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 61 della società F.C. REAL SERSALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 22.01.2009 (Squalifica calciatore MAZZA Giuseppe per CINQUE gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 27 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 61 della società F.C. REAL SERSALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 86 del 22.01.2009 (Squalifica calciatore MAZZA Giuseppe per CINQUE gare). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA Che i fatti ascritti al calciatore Mazza Giuseppe, sebbene gravi, devono essere sanzionati in modo più congruo anche al fine di rendere la punizione proporzionata ai fatti; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MAZZA Giuseppe a TRE giornate di gara; dispone, infine, restituirsi la tassa versata.
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