COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 27 Gennaio 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 63 della società U.S. DRAPIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 35 del 15.01.2009 (Squalifica calciatore VITA Gianfranco per TRE gare, squalifica calciatore VITA Ivan per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 27 Gennaio 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 63 della società U.S. DRAPIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al
Comunicato Ufficiale n° 35 del 15.01.2009 (Squalifica calciatore VITA Gianfranco per TRE gare, squalifica calciatore VITA
Ivan per TRE gare).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che risulta in maniera chiara ed inequivoca che i fatti imputati ai calciatori Vita Ivan e Vita Gianfranco sono per la gravità
degli stessi congruamente rapportati alla sanzione inflitta dal giudice di primo grado;
pertanto, il reclamo va rigettato;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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