COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIATORI COLUCCI LEONARDO / TOZZI FRANCESCO – GARA TELESE T. BELTIGLIO / JUVENTINA CIRCELLO DEL 21.12.05 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALCIATORI COLUCCI LEONARDO / TOZZI FRANCESCO – GARA TELESE T. BELTIGLIO / JUVENTINA CIRCELLO DEL 21.12.05 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentiti i due calciatori reclamanti, audito il direttore di gara, rileva: quanto alla sanzione inflitta a carico del calciatore Colucci Leonardo, essa appare assolutamente congrua, in rapporto alla gravità del comportamento, oltretutto reiterato più volte, assunto dal calciatore medesimo; in ordine, invece, al calciatore Tozzi Francesco, la particolare gravità dei suoi gesti ed atti (colpi al petto dell’arbitro, con entrambe le mani; ripetute spinte dell’arbitro contro la rete di recinzione; frasi irriguardose e minacciose, rinnovate anche al termine della gara) impone l’applicazione dell’art. 32, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, con specifico riferimento alla possibilità, riservata a questo Organo di seconda istanza, “di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti”. Invero, non appare congrua la squalifica, come determinata dal Giudice Sportivo, in misura inferiore a sei mesi. Ad avviso di questa C.D., si appalesa meglio corrispondente alla gravità dell’infrazione, commessa nella circostanza dal calciatore Tozzi Francesco, come innanzi indicata, la squalifica fino al 21.06.2007, sia nella valutazione specifica dei ripetuti gesti del calciatore (la cui gravità è stata confermata dal direttore di gara, all’atto dell’audizione presso questa C.D.), sia in una giusta comparazione con la quantificazione delle sanzioni in casi analoghi. P.Q.M. DELIBERA di respingere i reclami, come proposti dai calciatori indicati in epigrafe; di aggravare la sanzione a carico del calciatore Tozzi Francesco, disponendo l’estensione della sua squalifica al 21.06.2007; dispone incamerarsi le due distinte tasse reclamo, versata ognuna nella misura (ridotta, trattandosi di tesserati) di euro 65.00.
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