COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FUTSAL STABIA – GARA FUTSAL STABIA / VIRTUS STABIA DEL 17.01.06 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FUTSAL STABIA – GARA FUTSAL STABIA / VIRTUS STABIA DEL 17.01.06 – CALCIO A CINQUE – SERIE D La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva: alla gara, indicata in epigrafe, ha partecipato, a favore della società Virtus Stabia, il calciatore Iovino Ciro, nato il 18.05.1979, che (come dalla relativa comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania) risulta tesserato, con decorrenza dal 19.09.05, per la società reclamante, Futsal Stabia. Si appalesa del tutto evidente, dunque, la certezza assoluta e documentata, da parte della società reclamante, in ordine alla posizione irregolare del calciatore, agli effetti del tesseramento. Con proprie controdeduzioni, rimesse anche alla società reclamante, la società Virtus Stabia ha eccepito l’apocrifia della sottoscrizione del reclamo, che sarebbe stata confermata dal presidente della società Futsal Stabia, espressamente interpellato. In ordine all’eccezione innanzi specificata, va osservato che compete al firmatario – e non di certo alla società controparte – eccepire in ordine all’apocrifia della propria firma. Va rilevato, peraltro, che il reclamo è stato rimesso a questa C.D. su foglio intestato della società Futsal Stabia, corredato dal timbro della società medesima, per cui, prima facie, esso deve ritenersi valido. Per quel che concerne la falsità della firma, deve precisarsi che nessuna comunicazione, in tal senso, è pervenuta a questa C.D. da parte del presidente della società Futsal Stabia, neanche in riscontro alle richiamate controdeduzioni della società Virtus Stabia, nel testo delle quali si fa ripetuto riferimento alla presunta falsità della sua firma. Deve desumersi, di conseguenza, la regolarità del reclamo, come proposto dalla società Futsal Stabia. Non si può non osservare, infine, che la società reclamata non ha addotto alcuna obiezione di sostanza, in ordine all’accertata irregolarità (invero singolare, atteso il suo tesseramento a favore della società, contro la quale egli ha disputato la gara di cui al reclamo) della posizione del calciatore in argomento. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Futsal Stabia, di infliggere alla società Virtus Stabia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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