COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.BELLONA – GARA INT.MONDRAGONE / ATL.BELLONA DELL’8.4.06 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL.BELLONA – GARA INT.MONDRAGONE / ATL.BELLONA DELL’8.4.06 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Difatti, dal reclamo presentato dalla S.S. Atl. Bellona, non appare alcun elemento che contraddica quanto risulta dal referto arbitrale e quanto dedotto, in argomento, dal Giudice Sportivo, a sostegno della propria decisione. In via specifica, appare congrua ed adeguata la sanzione inflitta, dal Giudice di primo grado, a carico del calciatore Monda Giovanni Antonio. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Atl. Bellona.
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