COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PIETRADEFUSI – GARA S.ANGELO / PIETRADEFUSI DEL 22.4.06 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PIETRADEFUSI – GARA S.ANGELO / PIETRADEFUSI DEL 22.4.06 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Dagli atti ufficiali di gara emerge senza ombra di dubbio, la responsabilità del calciatore Politano Antonio, il quale si è reso responsabile di aver richiesto al direttore di gara di omettere l’ammonizione riportata. Anche se tale comportamento è indiscutibilmente da censurare, appare conforme ad equità ridurre al 19.05.2006 la squalifica inflitta al calciatore medesimo, anche in ragione dell’obiettiva, non particolare gravità del comportamento del calciatore, attesa la descrizione dell’episodio, di cui al referto arbitrale, che puntualizza una richiesta scevra da qualsivoglia insistenza. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, la riduzione al 19.05.2006 della squalifica inflitta a carico del calciatore Politano Antonio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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