COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUSCO 75 – GARA NUSCO 75 / SP.ATRIPALDA DEL 26.02.06 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUSCO 75 – GARA NUSCO 75 / SP.ATRIPALDA DEL 26.02.06 – 2^ CAT. La C.D., viti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, risulta che il calciatore De Feo Vittorio, nato il 9.06.1979, che ha partecipato alla gara in oggetto per la società Sp. Atripalda, alla data di disputa della gara non era tesserato a favore della società medesima e non aveva quindi, titolo per partecipare alla gara in epigrafe. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Nusco, di infliggere alla società Sp. Atripalda, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S,., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it