COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO TANAGRO GREGORIANA – GARA REAL VALLE SELE / TANAGRO GREGORIANA DEL 23.04.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO TANAGRO GREGORIANA – GARA REAL VALLE SELE / TANAGRO GREGORIANA DEL 23.04.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, il calciatore Cecere Ugo, nato il 23.11.1970, risulta regolarmente tesserato, a far data dal 18.10.2003, a favore della società Real Valle Sele. Viceversa, il calciatore Iannuzzi Romeo, nato il 12.02.1983, non risulta tesserato. Egli, quindi, è stato utilizzato dalla società Real Valle Sele, nella gara in epigrafe, in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Tanagro Gregoriana, di infliggere società Real Valle Sele, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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