COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VILLA S.ANDREA G. – GARA GRAVIT WALTER LANDI / VILLA S.ANDREA DEL 22.4.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VILLA S.ANDREA G. – GARA GRAVIT WALTER LANDI / VILLA S.ANDREA DEL 22.4.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, il calciatore Lo Chiatto Carmine, nato il 4.10.1990, risulta aver usufruito dell’autorizzazione di questo C.R. (ex art. 34, comma 3, N.O.I.F.), con C.U. n. 85 del 21.4.2005, con scadenza fissata al 30.03.2006 e successivamente rinnovata, come dal C.U. n. 97 del 5.05.2006, con scadenza in data 1.05.2007, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania. Per quanto sopra, si evince che l’autorizzazione è stata richiesta dalla società in data successiva alla data della disputa della gara in epigrafe. Pertanto, il calciatore Lo Chiatto Carmine è stato utilizzato dalla società Gravit Walter Landi in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA In accoglimento del reclamo della società Villa S. Andrea, di infliggere alla società Gravit Walter Landi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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