COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL RECALE – GARA REAL FALCIANO / REAL RECALE DEL 23.04.2006 – 3^ CAT. C.P. CASERTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL RECALE – GARA REAL FALCIANO / REAL RECALE DEL 23.04.2006 – 3^ CAT. C.P. CASERTA
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Real Recale, avente per oggetto la posizione irregolare del calciatore Bello Alfonso partecipante alla gara in epigrafe, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva che il reclamo è fondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, si rileva che il calciatore Bello Alfonso, nato l’11.10.1984, alla data della disputa della gara, risultava svincolato da altra società (per l’esattezza, a decorrere dal 14.07.2005) ed, in ogni caso, non è tesserato a favore della società Real Falciano. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Real Recale, di infliggere alla società Real Falciano, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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