COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CENTRO ESTER – GARA CENTRO ESTER / VENUS NAPOLI DEL 3.05.2006 – COPPA CAMPANIA FEMMINILE SERIE C

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CENTRO ESTER – GARA CENTRO ESTER / VENUS NAPOLI DEL 3.05.2006 – COPPA CAMPANIA FEMMINILE SERIE C La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, la calciatrice Celiento Romina, nata il 14.07.1991, della società Venus Napoli, tesserata dal 4.11.2005, non risulta essere stata autorizzata dal C.R. Campania ex art. 34, comma 3, N.O.I.F. Pertanto, la predetta calciatrice, utilizzata dalla società Venus Napoli nella gara in epigrafe, era in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Centro Ester, di infliggere alla società Venus Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it