COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CALORESE – GARA CALORESE / LUOGOSANO DEL 25.3.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO CALORESE – GARA CALORESE / LUOGOSANO DEL 25.3.2006 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società, rileva che esso è infondato. Infatti, sia dal referto arbitrale, sia dalla relazione del Commissario di Campo, emerge la responsabilità contestata al calciatore Marco Scala della società Calorese. Orbene, questa C.D. ritiene di dover confermare la sanzione già comminata, che appare congrua ed adeguata all’infrazione contestata. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Calorese.
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