COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO RIONE TERRA – GARA RIONE TERRA / TERRACINA AB DEL 22.01.06 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO RIONE TERRA – GARA RIONE TERRA / TERRACINA AB DEL 22.01.06 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Infatti, né dal referto arbitrale, né dalla relazione del Commissario di Campo, emerge l’estraneità del calciatore D’Auria Michele al fatto contestato. Il direttore di gara, escusso da questa Commissione, ha confermato in ogni sua parte il referto sopra richiamato. Pertanto, appare congrua ed adeguata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Rione Terra.
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